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Codice Etico Gruppo Standler

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Le società del gruppo Standler divisione Risorse Umane sottoscrivono e s'impegnano a seguire le seguenti norme che costituiscono uno strumento di autodisciplina in linea con il codice etico dell’Associazione di Categoria, volto a favorire la tutela dell'immagine e della professionalità del servizio e la tutela dei protagonisti del mercato che svolgono ruoli diversi ma di pari importanza: le aziende committenti, i candidati e le Società del gruppo Standler per la Ricerca e Selezione del Personale.


 1. Finalità

Il presente codice di autodisciplina (in appresso denominato "Codice") ha la funzione di promuovere la liceità e la correttezza dei comportamenti da parte di coloro che operano nel settore della fornitura dei servizi di consulenza nell'ambito della ricerca e selezione di personale; il tutto nel rispetto di un equilibrato bilanciamento tra diritti e doveri delle parti e le rispettive sfere di responsabilità specificamente individuate. In particolare il Codice persegue la finalità di dettare i principi di condotta da applicare per garantire la qualità del servizio e la correttezza del rapporto tra Consulenti, Clienti e Candidati. Tende inoltre a garantire la tutela della riservatezza dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, nonché la trasparenza delle relazioni contrattuali ed extracontrattuali.


 2. Definizioni


Ai fini dell'applicazione del seguente Codice si intende per:

Società di consulenza per la ricerca e selezione del personale; l'impresa che svolge, in forma organizzata e continuativa, l'attività di consulenza per la ricerca e selezione del personale, nonché servizi ad essa collegati

"Consulente": il professionista che esegue un progetto di ricerca e selezione del personale;

"Cliente": l'azienda o l'ente con la quale il Consulente ha in essere un rapporto contrattuale di consulenza per la ricerca e selezione del personale;

"Candidato": la persona fisica da inserire nella posizione lavorativa;

"Attività di Consulenza per la Ricerca e Selezione del Personale", la fornitura dei servizi di consulenza svolti professionalmente secondo le metodologie qui di seguito definite, volti ad individuare ed inserire nella posizione lavorativa il Candidato che soddisfa il profilo professionale ed umano richiesto in relazione alla mansione, al ruolo, all'ambiente culturale ed alle specifiche esigenze di un Cliente.

"Ricerca con pubblicazione di annuncio": ricerca effettuata tramite la pubblicazione di inserzioni e annunci di ricerca personale sui quotidiani, sulla stampa specializzata e su Internet. I candidati sono individuati tra coloro che hanno risposto all'annuncio pubblicato dal Consulente o dal Cliente.

"Ricerca diretta,banca dati , head-hunting": effettuata tramite contatti diretti tra il Consulente ed il Candidato. I candidati sono individuati dal Consulente nel loro ambiente, tramite ricerca diretta, in base alla loro competenza, al lavoro che svolgono ed in base alle referenze raccolte e verificate dal Consulente sul mercato.

"Incarico": il documento che contiene la formalizzazione degli accordi intercorsi tra Consulente e Cliente, che riguarderanno il contenuto della posizione, la chiara definizione della modalità adottata per la ricerca (Ricerca diretta o Ricerca con pubblicazione di annuncio), i costi previsti e le garanzie offerte.

 

3. Norme generali

3.1 Schema operativo di base dell'attività di consulenza per la ricerca e selezione del personale

Il Codice si applica all'attività di consulenza per la ricerca e selezione del personale svolta secondo il seguente schema operativo di base, applicato con diversi gradi di approfondimento in relazione alla posizione da ricercare, alla metodologia di ricerca adottata ed al livello di servizio offerto dal Consulente: 


 

  • definizione degli obiettivi che il Cliente si pone con l'inserimento della risorsa da ricercare, del fabbisogno della posizione e del profilo professionale e umano da inserire nel contesto aziendale;

  • definizione della modalità di ricerca (Ricerca diretta o Ricerca con pubblicazione di annuncio), del livello di servizio, dei costi e delle garanzie offerte dal Consulente;

  • formalizzazione dell'incarico;

  • preparazione e pubblicazione dell'annuncio;

  • sviluppo della ricerca secondo la modalità concordata col Cliente ed utilizzo degli strumenti informativi correlati;

  • selezione dei candidati in rapporto al profilo professionale richiesto;

  • valutazione dei candidati in rapporto al fabbisogno della ricerca;

  • approntamento e consegna al Cliente dei profili dei Candidati 

  • assistenza al Cliente nella presentazione dei Candidati;

  • verifica e valutazione dell'inserimento del Candidato nella struttura aziendale del Cliente.


3.2 Esclusione dell'incarico e del compenso da parte del candidato

L'attività di consulenza di ricerca e selezione del personale non può mai essere eseguita su incarico di un Candidato. E' fatto espresso divieto di percepire compensi dai candidati a qualunque titolo.

3.3 Interesse esclusivo del Cliente


Ciascuna Società del gruppo Standler deve operare nell'interesse esclusivo del Cliente e nella tutela del candidato.

3.4 Altre norme etico-professionali

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Ciascuna società del gruppo Standler deve seguire le norme etico professionali di cui al presente Codice; nei casi non espressamente disciplinati deve, in ogni caso, agire in modo lecito e secondo correttezza, ponendo in essere comportamenti corrispondenti al comune senso di dignità e di decoro professionale.
Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la ricerca e selezione del personale, ciascuna società del gruppo Standler si impegna: 

  • ad operare con dignità, indipendenza ed obbiettività

  • ad eseguire la prestazione con la diligenza propria di un professionista dotato di adeguata competenza tecnica, in relazione al tempo ed alla natura della prestazione stessa, non trascurando il necessario aggiornamento professionale;

  • ad utilizzare sotto la propria personale responsabilità le risorse professionali coinvolte che devono comunque operare nel rispetto del presente Codice.

 

3.5 Incompatibilità
 

L'attività di ricerca e selezione è incompatibile con l'attività di outplacement.

4. Segreto Professionale 

Nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, tutti i dati e le notizie riguardanti il Cliente ed il Candidato, acquisiti nel corso dell'incarico professionale, devono essere considerati riservati e coperti da segreto professionale. 

5. Trattamento dei Dati

Il trattamento dei dati personali del cliente e del Candidato si svolge nel rispetto dei principi di liceità e correttezza. 

La raccolta dei dati deve essere fatta esclusivamente per l'Attività di consulenza per la ricerca e selezione del personale ed il loro utilizzo non può mai riguardare operazioni incompatibili con tali scopi. 

La società del gruppo Standler garantisce la completa trasparenza delle operazioni sui dati personali da questi effettuate, e si impegna a porre in essere quanto necessario per il libero esercizio del potere di controllo dell'interessato sui dati personali che lo riguardano e che siano oggetto di trattamento.

La società del gruppo Standler non può comunicare e/o diffondere i dati senza il consenso espresso dell'interessato, salvo le eccezioni a norma di legge. Detto consenso può essere fornito dall'interessato anche per via telematica.  

6. Misure di sicurezza
 

I dati personali trattati in modo automatizzato e/o manuale devono essere custoditi e controllati in modo da evitarne la perdita, la distruzione e l'accesso non autorizzato, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.


 7. Modelli di comportamento delle società del gruppo Standler

7.1 Rapporto società del gruppo Standler / Candidato

Le società del gruppo Standler dovranno operare nei confronti dei Candidati avendo cura di: 

  • assicurarsi che la posizione offerta sia effettivamente disponibile e proponibile;

  • dare informazioni esaurienti circa i contenuti professionali della posizione;

  • non fornire al Cliente alcuna informazione in merito ad un dipendente del Cliente che sia entrato in contatto con le società del gruppo Standler in qualità di Candidato. Più in dettaglio nel caso la società del gruppo Standler venga in possesso, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi modo, di un curriculum vitae di un candidato dipendente di un Cliente, gli è proibito trasmettere al Cliente, all'insaputa del Candidato, l'informazione di avere ricevuto o di possedere detto curriculum vitae;

  • per le Ricerche con pubblicazione di annuncio, ove il nome del Cliente non sia pubblicato, tutelare l'anonimato del Candidato;

  • per le Ricerche dirette, procedere alla comunicazione dei dati dei Candidati al Cliente esclusivamente dopo aver fornito ai Candidati informazioni esaurienti sulla ricerca e a seguito di loro espresso consenso.

 

7.1.1Candidato non entra in azienda anche con  lettera di impegno sottoscritta e firmata

 

Le società del gruppo Standler dovranno operare nei confronti dell'azienda avendo cura di:

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  • garantire la sostituzione in tempi contenuti 

  • assicurarsi che vengano riconosciuti  alla Standler 2/3 della fee globale fatturata e gestire la differenza per altri incarichi, qualora l'azienda decida di inserire un proprio candidato o non proseguire l'incarico.

  • richiedere al candidato congiuntamente all'azienda il risarcimento del danno causato.

 

7.2 Rapporto Le società del gruppo Standler / Cliente 

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Le Società del gruppo Standler dovranno operare nei confronti dei Clienti avendo cura di: 

  • accertarsi che presso il Cliente esista un'effettiva necessità di ricoprire la posizione e che l'inquadramento e la retribuzione previsti siano adeguati alla posizione stessa e conformi alla Contrattazione Collettiva della Categoria lavorativa di riferimento;

  • confermare per iscritto al Cliente, prima di accertare l'incarico, i termini della posizione da ricoprire, nonché l'ammontare dei loro onorari e delle spese accessorie; Ë inteso che tali oneri competono esclusivamente al Cliente nel cui interesse viene svolta l'attività di ricerca e selezione del personale e che pertanto in nessun caso potrà essere richiesto compenso alcuno ai Candidati;

  • presentare al Cliente Candidati in possesso delle qualifiche professionali e dell'esperienza congruenti con la posizione da ricoprire.

 

7.3 Intoccabilità del personale del cliente

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Nelle ricerche dirette la società del gruppo Standler si impegna a non prendere in considerazione ai fini della selezione il personale del cliente che non si sia rivolto autonomamente alla società del gruppo Standler stesso. 

Tale impegno si applica per un periodo di almeno un anno dalla conclusione dell'ultimo contratto.

7.4 Rapporto società del gruppo Standler / potenziale cliente

Le società del gruppo Standler non possono influire con provvigioni, compensi e promesse di favori di qualsiasi natura, nell'intento di ottenere l'assegnazione di incarichi per l'attività di consulenza per la ricerca e selezione del personale da parte di potenziali clienti.


 8. Attività promozionale

Ciascuna società del gruppo Standler deve mantenere l'attività promozionale e di pubbliche relazioni entro i limiti di massima chiarezza, sia nella forma sia nei contenuti, per consentire al Cliente di conoscere in modo completo la gamma di servizi offerti. 

9. Onorari e acquisizione dell'Incarico

9.1 Incarico in esclusiva

Al momento della formalizzazione dell'Incarico il Consulente chiede al Cliente l'affidamento in esclusiva della specifica ricerca, impegnandosi ad individuare e valutare ciascuna posizione professionale da ricoprire sulla base del progetto di ricerca concordato.

9.2 Determinazione dell'onorario 

 

a) L'onorario del Consulente verrà determinato tenendo conto:

  • della complessità della ricerca;

  • della posizione da ricercare;

  • del livello e della retribuzione previsti per la posizione;

  • della metodologia adottata per la Ricerca del Personale (Ricerca con pubblicazione di annuncio o Ricerca diretta) e delle garanzie prestate.

b) Indicativamente le competenze richieste risulteranno comprese entro i limiti sotto indicati, tenendo conto che la particolare difficoltà di un incarico o la necessità di operare in una zona geografica disagiata possono comportare anche il superamento dei limiti massimi indicati:

  • ricerche con pubblicazione di annuncio: minimo 15% - massimo 20% della retribuzione totale annua lorda offerta (comprensiva di eventuali  benefits auto, casa, bonus di ingresso etc) .

  • ricerche dirette: minimo 25% - massimo 35% della retribuzione totale annua lorda offerta (comprensiva di eventuali  benefits auto, casa, bonus di ingresso etc ).

 

9.3 Esclusione della remunerazione "a buon fine"

Al conferimento dell'incarico deve essere prevista la fatturazione di un congruo anticipo (non inferiore al 20% del totale compenso). E' pertanto esclusa l'accettazione da parte delle società del gruppo Standler di incarichi con remunerazione "a buon fine".

10. Garanzie

Non esistono garanzie implicite in un incarico di Consulenza per la Ricerca e Selezione di Personale. Le garanzie che possono essere prestate sono strettamente in relazione alla modalità di ricerca impiegata, alla posizione da ricercare ed al livello di servizio offerto.

Le garanzie effettivamente prestate dal Consulente devono essere specificate nell'Incarico. 

11. Rapporti tra Le società del gruppo Standler

11.1 Lealtà e correttezza verso i colleghi

 

Ciascuna Società del gruppo Standler, nonché i suoi collaboratori, sono tenuti ad assumere un comportamento leale e conforme ai principi di correttezza professionale, con esclusione di qualsiasi forma di denigrazione e di qualunque atto che possa definirsi di concorrenza sleale nei confronti delle società del gruppo Standler.

 
11.2 Subentro nell'incarico

In caso di avvicendamento presso uno stesso Cliente, le Società del gruppo Standler, prima di accettare il nuovo incarico e previo consenso espresso del Cliente, potrà prendere contatto con il precedente Consulente sia per ottenere le informazioni utili per il miglior espletamento del lavoro sia per avere, se necessario od opportuno, la documentazione relativa ai lavori eseguiti od in corso di esecuzione.

 

11.3 Coesistenza di altro incarico

Nel caso in cui un'altra Società di consulenza lavori presso lo stesso Cliente, dovrà ricercare un clima di costruttiva collaborazione nel migliore interesse del Cliente stesso.

 

12. Rapporti tra cliente e candidati Standler

 

12.1 Candidati presentati

Qualora il cliente decida di ricoinvolgere per altro progetto un candidato Standler precedentemente incontrato è tenuto a comunicarLo alla società Standler e a concordare il nuovo progetto a tariffa ridotta.

 

12.2 Candidati assunti senza comunicazione alla società di consulenza

Qualora il cliente decida di assumere direttamente il candidato Standler senza avvertire la società di consulenza al di là del problema di etica professionale e di trasparenza verrà applicata la tariffa concordata nel contratto originale.


 


 

 

Date: February 14, 2008

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